REVOCA PATENTE DI GUIDA
Per revoca della patente si intende la CANCELLAZIONE della patente.
La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
L’ atto di revoca avviene nei casi in cui il titolare:
- non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e/o psichici prescritti.
- oppure nel caso che lo stesso sia stato sottoposto alla revisione della patente di guida e da questo procedimento risulti non più idoneo.
Nel momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata.
REVISIONE PATENTE DI GUIDA
L’Articolo 128 del Codice della Strada disciplina la Revisione della patente di guida. Ma cosa significa “avere la patente in revisione”?
La revisione della patente è un provvedimento di natura cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione quando sorge il dubbio che il titolare di patente di guida non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, oppure dell’idoneità tecnica. Nel primo caso è disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale, e invece nel secondo, legato spesso a violazioni del codice stradale, viene disposto un nuovo esame di teoria e guida.